Strumento per la stabilità (2007-2013)

Azioni: 

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi
L'assistenza tecnica e finanziaria della Comunità per realizzare le finalità specifiche del programma, può essere fornita in risposta a una situazione di urgenza, a una crisi o al delinearsi di una crisi, a una situazione che rappresenta una minaccia per la democrazia, l'ordinamento giuridico e l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza degli individui, a una situazione che rischi di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui la Comunità ha invocato gli elementi essenziali degli accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.
L'assistenza tecnica e finanziaria comprende gli ambiti seguenti:

  • a) il sostegno tramite la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi promossi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non per favorire un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;
  • b) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
  • c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese misure per rafforzare il ruolo delle donne in tali istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, nonché dei relativi apparati giuridici a livello nazionale e locale, di una giustizia indipendente, della buona governanza e dello Stato di diritto, ivi compresa la cooperazione tecnica non militare per rafforzare il controllo civile generale e sorvegliare il sistema di sicurezza, nonché misure per rafforzare le capacità delle autorità nel far rispettare la legge e quelle delle autorità giudiziarie coinvolte nella lotta contro i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi da fuoco e materiali esplosivi;
  • d) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;
  • e) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici e delle attività economiche nonché della capacità produttiva di base, e alle misure per riavviare l'economia, generare occupazione e creare le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
  • f) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reintegrazione degli ex combattenti nella società civile e, ove opportuno, del loro rimpatrio, nonché misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
  • g) il sostegno a misure intese a mitigare l'impatto sociale della ristrutturazione delle forze armate;
  • h) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici; le attività finanziate nel quadro del presente regolamento coprono l'istruzione sui rischi, l'assistenza alle vittime, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché la distruzione delle scorte;
  • i) il sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso ad esse; tale sostegno è limitato ad attività d'indagine, all'assistenza alle vittime, a programmi di sensibilizzazione, allo sviluppo di capacità giuridiche e amministrative e di buone prassi. L'assistenza è fornita nella misura in cui è necessaria per ripristinare le condizioni di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, in una situazione di crisi o al
  • delinearsi di una crisi. L'assistenza non comprende il sostegno a misure per combattere la proliferazione di armi;
  • j) il sostegno a misure per assicurare che le necessità specifiche di donne e bambini in situazioni di crisi e di conflitto, compresa l'esposizione a violenze connesse al sesso, siano adeguatamente soddisfatte;
  • k) il sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le necessità specifiche di donne e bambini;
  • l) il sostegno a misure per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;
  • m) il sostegno a misure socioeconomiche per promuovere un accesso equo alle risorse naturali, e una gestione trasparente delle stesse, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;
  • n) il sostegno a misure socioeconomiche per far fronte alle conseguenze di movimenti improvvisi della popolazione, comprese misure per affrontare le necessità delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;
  • o) il sostegno a misure per incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese misure per promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
  • p) il sostegno a misure per far fronte a disastri naturali o provocati dall'uomo e a minacce alla salute pubblica, in mancanza dell'assistenza umanitaria della Comunità o in aggiunta ad essa.

Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione
La Comunità fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche negli ambiti seguenti:
1) minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute pubblica.

  • L'assistenza comprende:
  • a) il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti. Viene conferita priorità alla cooperazione transregionale con i paesi terzi che hanno evidenziato una chiara volontà politica di risolvere tali problemi. Le misure in tale settore pongono un accento particolare sulla buona governanza e sono conformi al diritto internazionale, in particolare in materia di diritti dell'uomo e di diritto umanitario internazionale. Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità coinvolte nella lotta contro il terrorismo, viene conferita priorità alle misure di sostegno concernenti lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'applicazione e la pratica del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione nonché lo sviluppo di procedure internazionali per l'applicazione della legge. Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene conferita la debita attenzione alla cooperazione internazionale volta alla promozione delle migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;
  • b) il sostegno alle misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali, delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia. Le misure adottate in tale settore pongono un particolare accento sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali nei settori della sensibilizzazione ai rischi, dell'analisi della vulnerabilità, della preparazione alle emergenze, dell'allerta e della gestione delle conseguenze;
  • c) le misure volte a garantire una risposta adeguata a grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come le epidemie con un potenziale impatto transnazionale. Viene posto un particolare accento sulla pianificazione dell'emergenza, la gestione di vaccini e scorte di medicinali, la cooperazione internazionale, i sistemi di allarme precoce e di allerta.

2) Attenuazione del rischio e preparazione per quanto riguarda i materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.

  • L'assistenza comprende:
  • a) la promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del comparto bellico e sostegno per la riqualificazione e l'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri precedentemente attivi in settori collegati al comparto bellico;
  • b) il sostegno a misure volte a potenziare le prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;
  • c) il sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione comunitarie e dei loro obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
  • d) il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di un efficace controllo dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (ivi comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche per la valutazione e il controllo.
  • e) lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale;
  • f) lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenze, risposta alle crisi, capacità di interventi di bonifica, in relazione a eventuali catastrofi ambientali di grande entità in tale settore.
  • Per quanto riguarda le misure di cui alle lettere b) e d), è posto particolare accento sull'assistenza a quelle regioni o paesi in cui esistono ancora scorte dei materiali o agenti di cui alle lettere b) e d) e dove esiste il rischio di proliferazione di tali materiali o agenti.

3) Sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi

  • Sostegno alle misure a lungo termine volte a costruire e a potenziare la capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e degli attori pubblici e privati in relazione ai loro sforzi in materia di:
  • a) promozione dell'allerta precoce, del clima di fiducia,della mediazione, della riconciliazione nonché della risoluzione di tensioni intracomunitarie emergenti;
  • b) miglioramento della ripresa successiva a conflitti o calamità.

Le misure di cui al presente punto comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allerta precoce e la formazione. Le misure possono anche comprendere, ove opportuno, l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione delle raccomandazioni effettuate dalla commissione ONU per il consolidamento
della pace che rientrano tra gli obiettivi della politica di cooperazione della Comunità.
Quadro generale di esecuzione
L'assistenza della Comunità a titolo del presente regolamento è attuata mediante le misure seguenti:

  • a) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;
  • b) documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;
  • c) programmi d'azione annuali;
  • d) misure speciali.
Obiettivi: 

Le finalità specifiche dello strumento per la stabilità sono:

  • a) in situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire alla stabilità attraverso un intervento efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione;
  • b) nel contesto di condizioni stabili per l'attuazione delle politiche comunitarie di cooperazione nei paesi terzi, contribuire sia allo sviluppo della capacità necessaria per far fronte a problemi globali e transregionali specifici che hanno un effetto destabilizzante sia ad assicurare la preparazione per far fronte a situazioni pre e post-crisi.

L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna. Essa è fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita con tali strumenti. Per migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza nazionali e comunitarie, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni.
 

Beneficiari: 
  • Beneficiari del programma sono
  • a) paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;
  • b) enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
  • c) organismi misti istituiti tra paesi e regioni partner e la Comunità;
  • d) organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, nella misura in
  • cui esse contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;
  • e) agenzie europee;
  • f) seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:

i) enti pubblici e parastatali, enti locali e relativi consorzi;
ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
iv) alcuni attori non statali;
v) persone fisiche.
Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare:
le organizzazioni non governative,
le organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene,
le associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali,
le cooperative,
i sindacati,
le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali,
le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentralizzate,
le associazioni di consumatori,
le associazioni di donne e giovani,
le organizzazioni che operano nel campo dell’insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne.
Altri organismi o attori non elencati sopra possono essere finanziati, se è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
 

Finanziamento: 

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 2 062 000 000 EUR.

Durata: 

2007-2013

Tipo programma: 
2007-2013