La presente decisione stabilisce le norme per la concessione di un sostegno finanziario destinato a:
- azioni nel settore del meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile;
- misure di prevenzione e riduzione degli effetti di un'emergenza;
- azioni che migliorino il grado di preparazione della Comunità a rispondere alle emergenze, comprese le attività di sensibilizzazione dei cittadini dell'UE.
La presente decisione prevede disposizioni specifiche per finanziare determinate risorse di trasporto in caso di emergenza grave, al fine di agevolare una risposta rapida ed efficace. La presente decisione tiene anche conto delle specifiche esigenze delle regioni isolate, ultraperiferiche ed altre regioni o isole della Comunità nell'eventualità di un'emergenza.
La presente decisione si applica a misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo all'interno della Comunità e nei paesi partecipanti e alle azioni volte a fornire assistenza rispondendo alle conseguenze immediate di un'emergenza grave di qualsiasi tipo, compreso l'intervento attraverso il meccanismo in caso di inquinamento marino accidentale, all'interno o al di fuori della Comunità, su richiesta presentata conformemente al meccanismo.
Le seguenti azioni beneficiano del sostegno finanziario nell'ambito dello strumento nel settore della prevenzione e preparazione:
- a) studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari volti a:
i) agevolare la messa in comune di conoscenze, migliori prassi e informazioni; e
ii) rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta efficace;
b) formazione, esercitazioni, seminari, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento
di tecnologie al fine di rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta efficace;
- c) informazione dell'opinione pubblica, istruzione e sensibilizzazione e connesse attività di divulgazione per ridurre al
- minimo gli effetti delle emergenze sui cittadini dell'UE e metterli in condizione di autoproteggersi con maggiore efficacia;
- d) mantenimento delle funzioni fornite dal centro di informazione e monitoraggio del meccanismo (MIC) per agevolare una risposta rapida in caso di emergenza grave;
- e) attività e misure di comunicazione finalizzate a promuovere la visibilità della risposta della Comunità;
- f) contributo allo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allerta rapida per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri, per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispondere rapidamente, nonché alla creazione di tali sistemi tramite studi e valutazioni sulla necessità e la fattibilità di detti sistemi e azioni intese a promuoverne l'interconnessione e la connessione con il MIC e il sistema CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle informazioni esistenti, il monitoraggio o le fonti di rilevamento;
- g) creazione e mantenimento di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza che permetta la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i MIC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo;
- h) attività di monitoraggio e valutazione;
- i) creazione di un programma basato sulle esperienze acquisite da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo.
Le seguenti azioni possono beneficiare dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento nell'ambito della risposta nell'ambito
del meccanismo:
- a) mobilitazione di esperti in materia di valutazione e di coordinamento insieme alle loro attrezzature di sostegno, in particolare
- strumenti di comunicazione, onde agevolare la prestazione di assistenza e la cooperazione con altri soggetti in loco;
- b) sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle risorse di attrezzature e di trasporto mediante:
i) fornitura e scambio di informazioni sulle risorse di attrezzature e di trasporto che possono essere rese disponibili dagli Stati membri, per agevolare la messa in comune di tali risorse;
ii) assistenza degli Stati membri per individuare le risorse di trasporto, agevolando il loro accesso a tali risorse, che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
iii) assistenza agli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere rese disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale;
- c) integrazione del trasporto fornito dagli Stati membri finanziando risorse di trasporto supplementari necessarie per garantire una risposta rapida alle emergenze gravi . Tali azioni sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo dello strumento solo se sono soddisfatti i seguenti criteri:
i) le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della risposta di protezione civile a titolo del meccanismo;
ii) tutte le altre possibilità volte a reperire un trasporto a titolo del meccanismo, compresa la lettera b), si sono esaurite;
iii) l'assistenza relativa al trasporto:
- è stata offerta ad un paese richiedente a titolo del meccanismo ed è stata da esso accettata,
- è necessaria per soddisfare esigenze vitali legate all'emergenza,
- integra l'assistenza fornita dagli Stati membri,
- integra, per le emergenze in paesi terzi, la risposta umanitaria globale della Comunità, ove presente.
- Stati Membri UE
- Paesi candidati
- Altri paesi terzi possono cooperare alle attività previste dallo strumento, qualora gli accordi tra detti paesi terzi e la Comunità lo prevedano
Lo strumento finanziario per la protezione civile è destinato a sostenere ed integrare le attività degli Stati membri finalizzate principalmente alla protezione delle persone ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e provocate dagli uomini, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, nonché ad agevolare il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel settore della protezione civile.
2007-2013