Il presente strumento rivolge particolare attenzione alle azioni che possono includere una dimensione regionale nei seguenti settori di cooperazione:
- 1) la promozione della cooperazione, dei partenariati e le imprese comuni tra attori economici, accademici e scientifici nella Comunità e nei paesi partner;
- 2) l'incentivazione degli scambi bilaterali, flussi di investimenti e partenariati economici;
- 3) la promozione del dialogo tra attori politici, economici e sociali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti della Comunità e dei paesi partner;
- 4) la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture e civiltà;
- 5) la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti e l'ambiente - compresi i cambiamenti climatici -, le questioni finanziarie e doganali e altre materie di comune interesse tra la Comunità e i paesi partner;
- 6) il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell'Unione europea e della sua visibilità nei paesi partner;
- 7) il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali della Comunità con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.
Le azioni per promuovere la cooperazione a norma del presente regolamento si effettuano nell'ambito dei programmi pluriennali di cooperazione che comprendono la cooperazione con tutti o con una serie dei paesi partner. La Commissione redige i programmi pluriennali di cooperazione e ne specifica l'ambito di applicazione. Essi illustrano gli interessi strategici e le priorità, gli obiettivi generali e i risultati previsti che la Comunità si prefigge. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento comunitario e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione. Ciò, eventualmente, con l'indicazione di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti a revisione intermedia o ad eventuali revisioni ad hoc.
La Commissione adotta annualmente programmi d’azione elaborati in base ai programmi di cooperazione. I programmi d’azione annuali stabiliscono, per tutti o per una serie di paesi partner, gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le modalità di gestione e l’importo totale del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo del finanziamento corrispondente e un calendario indicativo per la loro attuazione.
Elenco dei paesi e territori contemplati dal presente regolamento
1) Australia
2) Bahrein
3) Brunei
4) Canada
5) Taipei cinese1
6) Hong-Kong
7) Giappone
8) Repubblica di Corea
9) Kuwait
10) Macao
11) Nuova Zelanda
12) Oman
13) Qatar
14) Arabia Saudita
15) Singapore
16) Emirati Arabi Uniti
17) Stati Uniti
Sebbene non vi siano relazioni diplomatiche o politiche con Taipei cinese, contatti intensi sono in corso e dovrebbero continuare nei settori dell'economia, del commercio, della scienza, della tecnologia e delle norme e in una serie di altre tematiche
Il programma sovvenziona la cooperazione economica, la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnica e altre forme di cooperazione, che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, con i paesi e i territori industrializzati e con altri ad alto reddito.
La cooperazione con questi paesi e territori si prefigge in via prioritaria di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un ambiente più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e promuovere il dialogo sostenendo gli interessi della Comunità.
La cooperazione con i paesi e i territori industrializzati ed altri ad alto reddito mira al rafforzamento delle relazioni con partner caratterizzati da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili a quelli della Comunità e che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo nelle sedi internazionali e a livello di governance globale. La cooperazione riguarda anche i paesi e i territori di recente industrializzazione
od altri ad alto reddito con i quali la Comunità ha un interesse strategico a promuovere le relazioni.
Le misure finanziate a norma del presente strumento riguardano settori di cooperazione contemplati segnatamente negli strumenti, accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra la Comunità e i paesi partner nonché i settori che rappresentano interessi specifici della Comunità.
I seguenti enti possono beneficiare del finanziamento ai sensi del presente regolamento per l’esecuzione dei programmi d’azione:
- a) i seguenti enti e organismi degli Stati membri e dei paesi partner:
i) organismi pubblici o parastatali, autorità locali e loro consorzi;
ii) società, ditte e altre organizzazioni e imprese private;
iii) organizzazioni non governative; gruppi di cittadini e organizzazioni settoriali quali sindacati, organizzazioni rappresentative di interessi sociali ed economici, organizzazioni di consumatori o organizzazioni delle donne e della gioventù; organizzazioni d'istruzione, di formazione culturale, di media, di ricerca e scientifiche; università e altri istituti d'istruzione;
- b) paesi partner e loro regioni, istituzioni e organismi decentrati;
- c) organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;
- d) persone fisiche degli Stati membri e dei paesi partner o di altri paesi terzi, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;
- e) organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;
- f) istituzioni e organismi comunitari, nella misura in cui attuano misure di sostegno;
-
g) agenzie dell'Unione europea.
L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di euro.
29/11/2013 - Invito a presentare proposte in merito al programma ‘Developing the network of EU centres in Australia and New Zealand'
2007-2013