Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (2007-2013)

Azioni: 

I finanziamenti comunitari possono assumere la seguente forma:

  • a) progetti e programmi;
  • b) sostegno settoriale;
  • c) contributi a fondi di garanzia a norma dell'articolo 16;
  • d) programmi di alleggerimento del debito in casi eccezionali, ai sensi di un programma di alleggerimento del debito convenuto internazionalmente;
  • e) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni;
  • f) sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi di esercizio;
  • g) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e quelli dei paesi o regioni partner;
  • h) contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;
  • i) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi finanziatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più finanziatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;
  • j) risorse umane e materiali necessarie per un'efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.
Obiettivi: 

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
L'assistenza finanziaria, economica e tecnica fornita ai sensi del presente regolamento è complementare agli altri tipi di assistenza fornita dalla Comunità europea nell'ambito dello strumento per gli aiuti umanitari, dello strumento di assistenza preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per la stabilità, dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e dello strumento per la cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito. Per il conseguimento di tali obiettivi, il presente regolamento fornisce un sostegno:

  • a) alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

- un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il rafforzamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di autorizzazione,
- il ricorso in particolare all'esperienza degli operatori, programmi di assistenza in loco ed esterni, nonché consulenze e attività connesse volte al miglioramento della sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari che dispongono attualmente
di autorizzazione e di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti livelli elevati di sicurezza,
- il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, e
- lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;

  • b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
  • c) alla creazione del quadro normativo e delle metodologie necessari per l'attuazione di salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello di Stato e di operatori;
  • d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le conseguenze nel caso in cui tali incidenti si verificassero, nonché per misure in materia di pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile e risanamento;
  • e) a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA) nei suddetti settori, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione e la ricerca.
Beneficiari: 

I finanziamenti a titolo del presente strumento sono destinati:

  • a) ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;
  • b) agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;
  • c) agli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e la Comunità;
  • d) alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo, nella misura in cui contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;
  • e) al Centro comune di ricerca della Comunità e alle agenzie dell'Unione europea;
  • f) ai seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner e di qualsiasi altro paese terzo, nella
  • misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:

i) enti pubblici e parastatali, enti o amministrazioni locali e relativi consorzi;
ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;
iii) istituzioni finanziarie preposte alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;
iv) attori non statali;
v) persone fisiche.

Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare:

  • le organizzazioni non governative,
  • le organizzazioni di popolazioni locali,
  • le associazioni professionali e i gruppi di iniziativa locali,
  • le cooperative,
  • i sindacati,
  • le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali,
  • le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate,
  • le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne.
Finanziamento: 

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 524.000.000 euro.

Durata: 

2007-2013

Tipo programma: 
2007-2013