Le sovvenzioni operative possono essere assegnate a enti non governativi che perseguono uno o più degli obiettivi specifici del programma "salute". Le sovvenzioni di funzionamento vengono assegnate in base ai criteri di ammissibilità stabiliti dall'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento del programma e ripetuti nell'allegato III della presente decisione.
Si prevede che questi organismi non governativi assistano la Commissione con le informazioni e le consulenze necessarie per lo sviluppo delle politiche sanitarie e l'attuazione degli obiettivi e delle priorità del programma. Si prevede inoltre che gli organismi non governativi lavoreranno su un aumento della letteratura in campo sanitario sanitaria e sulla promozione di stili di vita sani, nell'organizzazione di conferenze scientifiche e contribuire all'ottimizzazione delle attività e delle pratiche sanitarie fornendo feedback e facilitando la comunicazione con i pazienti. La Commissione incoraggia inoltre questi organismi non governativi a collaborare con il Corpo europeo di solidarietà, quando necessario.
L'identificato dell'invito é: FPA-01-2017