Il New Deal per i consumatori è una priorità per la Commissione Juncker che già tante iniziative ha portato a termine, ad esempio nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale per adattare le norme di tutela dei consumatori all’ambiente on line, o con riferimento alla cooperazione per la tutela dei consumatori, adottando nel 2017 la versione modernizzata del regolamento che migliorerà la capacità di far rispettare le norme e la cooperazione transfrontaliera delle autorità competenti.
Tuttavia la revisione delle norme dell'UE a tutela dei consumatori e le loro violazioni a livello dell'UE lo scorso anno hanno dimostrato che c'è ancora del lavoro da fare per migliorare la protezione dei consumatori e proprio in tale ottica vanno viste le due proposte di direttive avanzate dalla Commissione:
- una proposta che modifica la direttiva del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e la direttiva sui diritti dei consumatori. L'obiettivo della proposta è garantire una migliore applicazione delle norme dell'UE a tutela dei consumatori e la loro modernizzazione, in particolare alla luce dell'evoluzione digitale;
- una proposta concernente le azioni rappresentative per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. Questa proposta intende migliorare gli strumenti per porre fine alle pratiche illecite e facilitare i ricorsi dei consumatori quando molti di loro sono vittime della stessa violazione dei loro diritti in una situazione di danno collettivo.
l "new deal" per i consumatori significherà:
1. Rafforzare i diritti dei consumatori online
- Più trasparenza nei mercati online — In caso di acquisti online, i consumatori dovranno essere chiaramente informati se stanno acquistando da un operatore economico o da un privato, in modo da sapere se godono di diritti che li proteggono in caso di problemi.
- Più trasparenza sui risultati delle ricerche nelle piattaforme online — In caso di ricerche online, i consumatori saranno chiaramente informati se il risultato della ricerca è stato sponsorizzato da un operatore economico. Inoltre, i mercati online dovranno informare i consumatori sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati. Nuovi diritti per i consumatori per i servizi digitali "gratuiti" — In caso di pagamento per servizi digitali, i consumatori beneficiano di determinati diritti di informazione e dispongono di 14 giorni per annullare il contratto (diritto di recesso). Il "new deal" per i consumatori estenderà tale diritto ai servizi digitali "gratuiti", per i quali i consumatori forniscono dati personali senza pagare in denaro. È il caso tipico dei servizi di archiviazione su cloud, social media o posta elettronica.
2. Dare ai consumatori gli strumenti per far valere i loro diritti e ottenere un risarcimento
- Azione rappresentativa, nella forma europea — Nel quadro del "new deal" per i consumatori sarà possibile per un soggetto riconosciuto, ad esempio un'organizzazione dei consumatori, presentare ricorso, ad esempio per chiedere il risarcimento o la riparazione, a nome e per conto di un gruppo di consumatori che sono stati lesi da pratiche commerciali illecite. In alcuni Stati membri i consumatori possono già avviare azioni giudiziarie collettive; ora tale possibilità sarà disponibile in tutta l'UE.
Migliore protezione contro le pratiche commerciali sleali — Il "new deal" garantirà che in tutti gli Stati membri i consumatori abbiano il diritto di chiedere una riparazione individuale (ad esempio, risarcimento o risoluzione del contratto) se sono lesi da pratiche commerciali sleali, ad esempio pratiche commerciali aggressive o ingannevoli. Tale protezione attualmente varia molto all'interno dell'UE.
3. Introdurre sanzioni efficaci per le violazioni del diritto del consumo dell'UE
Le autorità dell'UE non dispongono di strumenti efficaci per sanzionare le pratiche che creano "situazioni di danno collettivo" che colpiscono un gran numero di consumatori in tutta l'UE. Attualmente il livello delle sanzioni varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e spesso è troppo basso per avere un effetto dissuasivo, in particolare sulle imprese che operano a livello transfrontaliero e su larga scala.
Nel quadro della proposta le autorità nazionali di tutela dei consumatori potranno imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in modo coordinato. Per le violazioni diffuse che colpiscono consumatori in più Stati membri, la sanzione massima applicabile sarà pari al 4% del volume d'affari annuo dell’operatore economico nel rispettivo Stato membro. Gli Stati membri sono liberi di introdurre sanzioni massime più elevate.
4. Contrastare le differenze di qualità nei prodotti di consumo
Dando seguito agli orientamenti della Commissione del settembre 2017, il "new deal" per i consumatori aggiornerà la direttiva sulle pratiche commerciali sleali per rendere esplicito che le autorità nazionali possono valutare e contrastare le pratiche commerciali ingannevoli consistenti nella commercializzazione in vari paesi dell'UE di prodotti apparentemente identici ma che in realtà presentano una composizione o caratteristiche notevolmente diverse.
5. Migliorare le condizioni per le imprese
Il "new deal" eliminerà gli oneri inutili per le imprese, anche abolendo gli obblighi a loro carico riguardo al diritto di recesso del consumatore. Ad esempio, i consumatori non saranno più autorizzati a restituire i prodotti che hanno già usato anziché limitarsi a provarli e le imprese non dovranno più rimborsare i consumatori prima di aver effettivamente ricevuto le merci restituite.
Le nuove norme introdurranno anche una maggiore flessibilità nel modo in cui gli operatori economici possono comunicare con i consumatori, consentendo loro di utilizzare anche moduli web o chat anziché la posta elettronica, purché i consumatori possano tenere traccia delle comunicazioni con il professionista.
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