Fondo per la sicurezza interna 2014-2020 (ISF)

Azioni: 

Il Fondo per la Sicurezza Interna, finanzia azioni per controllare i confini esterni dell'UE e applicare le regole europee in materia di visti, che hanno ovviamente pesanti ripercussioni sulla possibilità di arrivare sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea per presentare una domanda di protezione internazionale.

La dotazione finanziaria può anche essere destinata allo sviluppo di nuovi sistemi IT, quali il futuro sistema di ingresso/uscita e il programma per i viaggiatori registrati.

Le azioni ammissibili a livello nazionale sono:

  • a) azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con e tra gli organismi competenti dell’Unione, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, l’accesso e lo scambio alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
  • b) i progetti che promuovono il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;
  • c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto basati su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
  • d) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
  • e) l’acquisizione, la manutenzione dei sistemi informatici dell’Unione e dei sistemi informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e/o il successivo potenziamento di sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, compresa la verifica della compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
  • f) lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;
  • g) utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e seguito dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione.

Lo strumento può altresì sostenere le seguenti azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

  • a) azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
  • b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;
  • c) lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna, garantisce il coordinamento relativo alle azioni nei paesi terzi.

Le azioni ammissibili a livello di Unione sono:
Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione dovrebbero essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie, nei cicli di programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, e sostenere in particolare:

  • a) attività preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi;
  • b) progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo;
  • c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d’impatto basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e progetti intesi a monitorare l’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici dell’Unione negli Stati membri;
  • d) progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione e la diffusione di migliori prassi e approcci innovativi a livello dell’Unione, programmi di scambio e formazione;
  • e) progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni;
  • f) l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell’Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
  • g) progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;
  • h) progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione nel settore della sicurezza;
  • i) studi e progetti pilota.

Lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

  • a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
  • b) il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;
  • c) l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti;
  • d) lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;
  • e) attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;
  • f) valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto;
  • g) studi e progetti pilota.
Paesi partecipanti: 
  • Stati membri dell'UE

Il Fondo avra' una "dimensione esterna", cioè supporterà anche azioni in Paesi terzi, purché queste siano nell'interesse della politica dell'Unione in materia di immigrazione e degli obiettivi UE di sicurezza interna.
Il Fondo serve anche per rispondere rapidamente alle emergenze, attraverso procedure che permetteranno di concedere finanziamenti nel giro di pochi giorni.

Obiettivi: 

Il Fondo per la sicurezza interna sostituisce 3 programmi del periodo di programmazione 2007-2013:

  • Fondo europeo per le frontiere esterne
  • Prevenzione e lotta contro la criminalità (ISEEC)
  • Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e altri rischi correlati alla sicurezza

Sostiene l’attuazione della strategia di sicurezza interna, nonché un approccio coerente e globale alla cooperazione di polizia, compresa la gestione delle frontiere esterne dell’UE.
L'obiettivo generale del programma è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione. Gli obiettivi specifici sono:

  • sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale;
  • sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un’ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell’Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l’immigrazione illegale, e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen, garantendo nel contempo l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento
Beneficiari: 

Autorità giudiziarie degli Stati Membri.

Finanziamento: 

Le risorse globali per l’attuazione dello strumento ammontano a 1 004 milioni di EUR a prezzi correnti.
La maggior parte dei finanziamenti (più dell'80%) saranno erogati secondo la gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati membri. La Commissione propone però di passare dal sistema attuale di programmazione annuale (all'interno di un quadro pluriennale e generiche priorità politiche) a un sistema di programmazione pluriennale.
Le risorse globali sono impiegate nell’ambito:

  • a) dei programmi nazionali;
  • b) delle azioni dell’Unione;
  • c) dell’assistenza tecnica;
  • d) dell’assistenza emergenziale.

Le risorse globali sono così utilizzate:

  • a) 662 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
  • b) 342 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Agli Stati membri è assegnato un importo pari a 662 milioni di EUR, così ripartito:

  • a) 30 % in proporzione dell’entità della popolazione totale;
  • b) 10 % in proporzione dell’estensione del territorio nazionale;
  • c) 15 % in proporzione del numero di passeggeri e 10 % delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;
  • d) 35 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d’acquisto per abitante).

I finanziamenti saranno attribuiti ai singoli Stati su una duplice base:

  • una somma fissa, calcolata sulla base di criteri oggettivi (ad es., numero delle domande di asilo, numero di decisioni positive che riconoscono la protezione internazionale, numero dei rifugiati reinsediati, numero dei cittadini di Paesi terzi residenti, decisioni di rimpatrio assunte e rimpatri effettuati,...), erogata all'inizio della programmazione per assicurare continuità dei finanziamenti e possibilità per gli Stati di programmare adeguatamente. Ogni Stato avrà comunque diritto a una somma minima di 5 milioni di euro.
  • una somma flessibile, in aggiunta alla somma fissa, e variabile a seconda della volontà del singolo Stato di finanziare, attraverso il suo programma nazionale, azioni che rispondono a specifiche priorità stabilite a livello UE a seguito di un dialogo politico con gli Stati membri. Questa somma sarà erogata in due fasi: una all'inizio del programma pluriennale e una nel 2017, per rispondere a eventuali mutamenti nei flussi migratori e nei bisogni degli Stati membri.

Parte dei fondi saranno invece gestiti a livello centrale e finanzieranno azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative, azioni collegate alla "dimensione esterna", nonché le azioni di emergenza, gli studi, le iniziative pubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori.

Altre scadenze: 

Gli inviti a presentare proposte possono essere consultati al seguente link.

Sezione Polizia

25/02/2021 - Invito a presentare proposte ISFP-2020-AG-CYBER "cybercrime"

 

 

 

 

Durata: 

2014-2020

Documentazione: 

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 150 del 20 maggio 2014
 
Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 150 del 20 maggio 2014
Infografica della Commissione europea
Sito web italiano https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/it

Tipo programma: 
2014-2020