Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi:
- a) organizzazione efficiente dell’attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne;
- b) gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità;
- c) applicazione uniforme, da parte degli operatori di frontiera, della normativa comunitaria sull’attraversamento delle frontiere esterne, in particolare del regolamento (CE) n. 562/2006;
- d) miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra Stati membri al riguardo.
In relazione all’obiettivo "organizzazione efficiente dell’attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne" il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:
- a) attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;
- b) sviluppare e applicare le misure necessarie per migliorare i sistemi di sorveglianza fra i valichi di frontiera;
- c) introdurre misure o elaborare sistemi efficaci per una raccolta metodica di informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione operativa alle frontiere esterne e nelle zone immediatamente pre e post frontiera;
- d) garantire una registrazione adeguata del numero di persone che attraversano tutti i tipi di frontiera esterna (terrestre, aerea, marittima);
- e) introdurre o perfezionare un sistema per la raccolta di dati statistici e amministrativi sulle categorie di viaggiatori e il numero e la natura dei controlli e delle misure di sorveglianza ai vari tipi di frontiera esterna, basato sulla registrazione e su altre fonti di raccolta dati;
- f) istituire un coordinamento efficace, strutturale, strategico e operativo fra tutte le autorità che operano ai valichi di frontiera;
- g) migliorare le capacità degli operatori di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza, consulenza e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo;
- h) intensificare lo scambio di informazioni a livello nazionale fra le autorità responsabili della gestione delle frontiere esterne e tra di esse e le altre autorità responsabili in materia di migrazione, asilo e questioni connesse;
- i) promuovere standard di gestione della qualità.
In relazione all’obiettivo "gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità", il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:
- a) ad eccezione delle frontiere esterne temporanee, sviluppare nuove metodologie di lavoro, misure logistiche e tecnologie di punta per rafforzare il controllo sistematico delle persone in entrata e in uscita ai valichi di frontiera;
- b) promuovere l’uso delle tecnologie e la formazione specialistica del personale incaricato della loro applicazione effettiva;
- c) intensificare gli scambi di informazioni e potenziare la formazione sui documenti di viaggio falsi o falsificati, anche mediante la messa a punto e la diffusione di strumenti e pratiche comuni per la loro individuazione;
- d) favorire una consultazione dei dati ai valichi di frontiera efficiente e in tempo reale, grazie all’impiego di sistemi informatizzati su vasta scala come il Sistema informativo Schengen (SIS), il Sistema d’informazione visti (VIS), e uno scambio di informazioni efficiente e in tempo reale fra tutti i valichi situati lungo le frontiere esterne;
- e) provvedere all’attuazione ottimale, a livello operativo e tecnico, dei risultati dell’analisi dei rischi.
In relazione all’obiettivo "applicazione uniforme, da parte degli operatori di frontiera, della normativa comunitaria sull’attraversamento delle frontiere esterne, in particolare del regolamento (CE) n. 562/2006" il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:
- a) istituire progressivamente, in ciascuno Stato membro, sistemi uniformi d’istruzione, formazione e qualifica degli operatori di frontiera, attuando in particolare la base comune per la formazione messa a punto dall’Agenzia e integrando con coerenza le attività di quest’ultima nel settore;
- b) sostenere e incrementare gli scambi e il distaccamento di operatori di frontiera fra gli Stati membri, a complemento degli orientamenti e attività dell’Agenzia in questo settore;
- c) incoraggiare l’uso di tecnologie di punta compatibili lungo le frontiere esterne, quando indispensabile per un’applicazione corretta, efficace o uniforme delle regole;
- d) sviluppare la capacità delle autorità di applicare le stesse procedure e assumere decisioni coerenti, rapide e valide in relazione all’attraversamento delle frontiere esterne, ivi compreso il rilascio dei visti;
- e) promuovere l’uso del manuale pratico comune per le guardie di frontiera;
- f) costruire e migliorare le aree e i centri allestiti per le persone cui è negato l’ingresso e per le persone intercettate dopo che avevano attraversato illegalmente la frontiera o mentre si apprestavano ad attraversare una frontiera esterna per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri;
- g) aumentare la sicurezza nei locali dei valichi di frontiera, perl’incolumità degli operatori di frontiera e a tutela delle attrezzature, dei sistemi di vigilanza e dei mezzi di trasporto.
In relazione all’obiettivo "miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra Stati membri al riguardo", il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:
- a) potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento sull’immigrazione e, mediante questa, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri;
- b) introdurre misure intese ad assistere gli Stati membri e i vettori nell’adempimento degli obblighi loro imposti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 9 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate e dell’articolo 26 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni al fine di impedire gli arrivi illegali alle frontiere esterne;
- c) promuovere una cooperazione più efficace con i vettori negli aeroporti dei paesi di partenza, fra l’altro impartendo al loro personale una formazione uniforme sui documenti di viaggio;
- d) promuovere la gestione della qualità e servizi e attrezzature validi in termini d’infrastruttura nella procedura di domanda di visto;
- e) promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminare le domande di visto;
- f) promuovere, in materia di visti, pratiche di indagine comuni e procedure e decisioni amministrative uniformi da parte dei servizi consolari di uno Stato membro ubicatiin paesi terzi diversi;
- g) incoraggiare la tendenza verso una cooperazione sistematica e regolare fra i servizi consolari e altri servizi di Stati membri diversi, in particolare in relazione al VIS, fra l’altro mettendo in comune i mezzi e le risorse per il rilascio dei visti, scambiando informazioni, studi e indagini sulle domande di visto e istituendo centri comuni per le domande di visto;
- h) incoraggiare iniziative nazionali per l’adozione di pratiche di indagine comuni e procedure amministrative e decisionali uniformi sul rilascio dei visti da parte dei servizi consolari di Stati membri diversi;
- i) istituire uffici consolari comuni.
Il Fondo sostiene le seguenti azioni negli Stati membri
a) infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l’incolonnamento dei veicoli o delle persone ai valichi di frontiera;
b) infrastrutture, edifici e sistemi necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l’impedimento dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne;
c) attrezzatura operativa, come sensori, impianti di sorveglianza con telecamere, strumenti per l’esame dei documenti, strumenti di rilevazione e terminali fissi o mobili per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi europei e nazionali;
d) mezzi di trasporto per il controllo delle frontiere esterne, come veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli leggeri, provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento della presenza di persone nei mezzi di trasporto;
e) strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti;
f) sistemi di informazione e comunicazione;
g) programmi di distaccamento e scambio di personale quali gli operatori di frontiera, i funzionari dei servizi immigrazione e il personale degli uffici consolari;
h) istruzione e formazione del personale delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;
i) investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie più avanzate;
j) studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;
k) studi e progetti pilota volti a incentivare l’innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche e migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo.
Regime di transito speciale
1. Il Fondo prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi risultanti dai visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del documento di transito agevolato (FTD) e del documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 (1) e n. 694/2003 (2).
Per "costi supplementari" si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime speciale di transito e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o altri visti. Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi
supplementari:
- a) investimenti infrastrutturali;
- b) formazione del personale addetto all’attuazione del regime speciale di transito;
- c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime speciale di transito.
I diritti non riscossi dsono calcolati sulla base del livello del costo dei visti di transito previsto all’allegato 12 dell’Istruzione consolare comune riguardante i visti, nei limiti del quadro finanziario di cui all’articolo 14, paragrafo 9. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 6 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità relative ai seguenti obiettivi:
- a) contribuire a potenziare le att ività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull’immigrazione;
- b) promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere in conformità all’evoluzione delle politiche in questo settore;
- c) fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne.
Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), devono in particolare:
- a) promuovere la cooperazione comunitaria nell’attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;
- b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra servizi consolari di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
- c) sostenere l’analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti inerenti all’obiettivo generale di contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, incluso l’utilizzo della tecnologia più avanzata;
- d) sostenere progetti e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore, in particolare centri comuni di trattamento per le domande;
- e) sostenere lo sviluppo e l’applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore della politica dei visti e della cooperazione consolare.
I soggetti beneficiari finali del Fondo sono:
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza
- Marina Militare
- Corpo delle Capitanerie di Porto
-
Ministero degli Affari Esteri
Il Programma pluriennale del Fondo ha previsto complessivamente, per il periodo 2007-2013, € 211.556.000,00 a titolo di cofinanziamento.
In particolare, per singole annualità, la Comunità Europea ha già assegnato le seguenti risorse:
- per il 2007: € 24.910.329,82;
- per il 2008: € 17.153.194,23;
- per il 2009: € 17.712.943,00;
- per il 2010: € 20.265.224,00;
- per il 2011: € 32.715.581,00;
e, in previsione:
- per il 2012: € 40.193.000,00;
- per il 2013: € 56.589.000,00.
2007-2013