Fondi strutturali e d'investimento europei: adottato il Codice europeo di condotta sul partenariato

E' stato pubblicato il Regolamento che istituisce il Codice europeo di condotta sul principio del partenariato per favorire il coinvolgimento dei vari attori nell'ambito della pianificazione e attuazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei.

Il Codice fissa gli obiettivi e i criteri per garantire che gli Stati membri rafforzino la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili per la spesa dei Fondi strutturali e d'investimento dell'UE e i partner dei progetti al fine di agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel periodo di programmazione 2014-2020 e contribuire così a garantire che il denaro sia speso in modo efficace.
 
L'obiettivo è quello di migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con i partner (autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei.
 
Gli Stati membri, pur avendo un ampio margine di flessibilità per organizzare le precise modalità pratiche della partecipazione dei partner, sono tenuti a:
garantire la trasparenza nella selezione dei partner, fornire ai partner informazioni adeguate e tempi sufficienti per garantire un corretto processo di consultazione, assicurare l'efficace partecipazione dei partner a tutte le fasi del processo, sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità in vista della loro partecipazione attiva al processo, creare piattaforme per l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche e di approcci innovativi.
 
Per ulteriori informazioni: Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione
 
 

Progetto di riferimento: