Diritti dei passeggeri: maggiore protezione per chi viaggia in autobus nell'UE

Il 1° marzo 2013 entra in vigore il Regolamento (UE) n.181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Il regolamento stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori, analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo, ed impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni per quanto riguarda la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri.

I nuovi diritti prevedono:

  • la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
  • il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (nello specifico, assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché la compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);
  • informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
  • il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
  • il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
  • un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
  • il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
  • un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
  • l’istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.

Per approfondimenti: Commissione europea - I diritti dei passeggeri a portata di mano

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