Diritti dei consumatori: via libera al decreto di recepimento della Direttiva UE

Il 6 febbraio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/83/UE che introduce nuove disposizioni in tema di tutela dei consumatori nei contratti a distanza e in quelli conclusi fuori dai locali commerciali.

Il recepimento della direttiva 2011/83/UE realizza la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
 
A partire dal 14 giugno 2014 - data dell'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto -  sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in tutti i tipi di contratto di consumo, in particolare per gli acquisti on line.
 
Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, si segnala:

  • la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
  • il diritto di recesso (diritto di ripensamento) riconosciuto al consumatore, è reso possibile entro un termine più ampio (dagli attuali 10gg. a 14gg.). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell'informazione sull'esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60gg dalla conclusione del contratto e da 90 gg. dalla consegna del bene a dodici mesi;
  • l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l'utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi UE;
  • in caso di ripensamento, il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perchè sarà responsabile solo della "diminuzione del valore del bene custodito";
  • l'esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori;
  • analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza;

 
L'autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
 
Fonte: Dipartimento Politiche Europee
Per approfondimenti: Commissione europea