La Commissione approva un quadro temporaneo degli Aiuti di Stato per sostenere le economie degli Stati membri durante l’emergenza COVID-19

Il Quadro temporaneo accorderà agli Stati membri la necessaria flessibilità per garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia .

L'epidemia di COVID-19  non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE.
Per porre rimedio a tale situazione, il quadro temporaneo (fondato sull’art. 107 , par. 7 lett. B del TFUE) prevede  cinque tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.
 
Gli aiuti contemplati dal nuovo Quadro integrano le numerose altre  misure per contenere  l'impatto socioeconomico dell'epidemia  previste nella  Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19  del 13 marzo u.s.
Il quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020 ma la Commissione si riserva di valutare se a fine anno ricorreranno le condizioni per una eventuale proroga.
 
 

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