Adottato ufficialmente dall'UE il Regolamento che istituisce il Fondo Sicurezza interna

Il 7 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna.

Il Fondo Sicurezza interna corrisponde strutturalmente allo strumento “Polizia” del Fondo Sicurezza interna del periodo di programmazione 2013-2020. ISF non propone dotazioni specifiche in base a priorità o obiettivi. I problemi di sicurezza sono in continua evoluzione e gli Stati membri si trovano nella posizione migliore per individuare le loro esigenze al fine di rispondere alle priorità in materia di sicurezza. Ciascuno Stato membro deve garantire — e la Commissione deve confermare — che le priorità affrontate nell'ambito dei loro programmi nazionali siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della sicurezza e vi rispondano adeguatamente.

L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico, il Fondo contribuisce agli obiettivi specifici seguenti:

  • migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, all’interno delle stesse, e gli organi e organismi dell’Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
  • migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte all’interno e tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; e
  • sostenere il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché gestire gli incidenti, i rischi e le crisi sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, gli organi e organismi dell’Unione competenti, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri.

La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo è fissata a 1.931.000.000 euro a prezzi correnti è così utilizzata:

  • 1.352.000.000 euro sono stanziati per i programmi degli Stati membri fin dall'inizio (con un successivo versamento intermedio), per consentireà loro di effettuare investimenti a lungo termine in materia di sicurezza;
  • 579.000.000 euro sono stanziati per lo strumento tematico e destinato a un sostegno mirato affinché reagiscano in modo più efficace in caso di emergenza e di problemi di sicurezza imprevisti.

Il Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021.